Nel mondo di oggi, Equo compenso in Italia è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia gamma di persone. Che si parli di Equo compenso in Italia come personaggio pubblico, di evento storico legato a Equo compenso in Italia o di argomento di dibattito attuale, l'importanza di approfondirne il significato e le ripercussioni è innegabile. In questo articolo approfondiremo il mondo di Equo compenso in Italia ed esploreremo le sue diverse sfaccettature, per comprenderne l'importanza e l'impatto sulla società contemporanea.
In Italia il contributo per la copia privata o equo compenso è un contributo imposto per avere il diritto di effettuare la copia privata delle opere protette dal diritto d'autore.
La dizione "equo compenso" è inoltre utilizzata riguardo alle prestazioni professionali degli iscritti a un ordine professionale, come diritto ad una remunerazione economica adeguata e proporzionata alle prestazioni e al lavoro svolto.
Il contributo per la copia privata in Italia è stato originariamente disciplinato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 93, in materia di "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro."
Nel tempo ha subito numerose modifiche e tra le più importanti citiamo il recepimento della Direttiva europea 29/2001/CE, tramite un discusso provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre del 2002, e ratificato con il decreto legislativo 68 del 9 aprile del 2003.
Il suo ammontare è stabilito, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." con decreto stabilito con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contributo è inteso ad assicurare ai possessori di diritti d'autore un indennizzo sulla copia privata delle loro opere.
In particolare, il contributo è dato da una parte del prezzo finale del prodotto per quanto riguarda gli apparecchi destinati solamente alla registrazione, mentre per gli apparecchi a più funzioni viene calcolato sul prezzo di un prodotto monofunzionale equivalente. Il contributo è applicato anche a supporti di registrazione analogici e digitali come CD-R, DVD-R, Hard disk, chiavette USB e schede di memoria; in tal caso esso viene calcolato in base alla capacità del supporto.
Con il Decreto ministeriale 30 dicembre 2009, in materia di "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633" sono state riviste le tabelle dei contributi per la copia privata, estendendole anche a chiavette USB, schede di memoria e altre categorie non contemplate in precedenza.
Successivamente, con il Decreto ministeriale 20 giugno 2014, in materia di "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.", vi è stato un'ulteriore rialzo del contributo per la copia privata, tanto da spingere molti produttori, come Samsung e Apple, ad alzare i prezzi per compensare le nuove tariffe, con il rischio di effetti distorsivi sul mercato che penalizzerebbero le imprese italiane in quanto i consumatori potrebbero essere spinti ad effettuare gli acquisti tramite piattaforme di e-commerce con sede in Paesi dove il contributo per la copia privata non è presente. Il Decreto ministeriale è stato anche oggetto di un'interrogazione parlamentare.
Secondo quanto stimato da Confindustria Digitale, con il Decreto ministeriale 20 giugno 2014, in materia di "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.", gli introiti che la SIAE riceverà dal contributo per la copia privata saranno di 157 000 000 € all'anno (con un incremento del 150% tra il 2013 e il 2014), dei quali circa 10 000 000 € all'anno trattenuti dalla SIAE stessa in qualità di gestore del servizio.
Le tariffe del contributo sono state introdotte con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, articolo 39, aggiornate poi con i Decreti ministeriali del 30 dicembre 2009, del 20 giugno 2014 e del 30 giugno 2020.
Attualmente vengono quindi applicate le tariffe previste dal Decreto ministeriale del 30 giugno 2020, in materia di "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633."
Compenso | Capacità |
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€ 0,00 | fino a 1 GB |
€ 0,09 | >1 GB fino a 8 GB |
€ 0,08 | >8 GB fino a 32 GB |
€ 0,07 | >32 GB e oltre |
È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di euro 4,50.
Compenso | Capacità |
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€ 0,00 | fino a 1 GB |
€ 0,10 | >1 GB fino a 8 GB |
€ 0,09 | >8 GB fino a 32 GB |
€ 0,08 | >32 GB e oltre |
È fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di euro 7,50.
Compenso | Capacità |
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€ 0,00 | fino a 160 GB |
€ 0,01 | >160 GB fino a 500 GB |
€ 0,009 | >500 GB fino a 2 TB |
€ 0,008 | >2 TB e oltre |
È fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unità di euro 18,00.
Compenso | Capacità |
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€ 0,0 | fino a 1 GB |
€ 3,22 | >1 fino a 5 GB |
€ 3,86 | >5 GB fino a 10 GB |
€ 4,51 | >10 GB fino a 20 GB |
€ 5,15 | >20 GB fino a 40 GB |
€ 6,44 | >40 GB fino a 80 GB |
€ 9,66 | >80 GB fino a 120 GB |
€ 12,88 | >120 GB fino a 160 GB |
€ 16,10 | >160 GB fino a 250 GB |
€ 22,54 | >250 GB fino a 400 GB |
€ 28,98 | >400 GB e oltre |
Compenso | Capacità |
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€ 0,0 | fino a 1 GB |
€ 4,51 | >1 GB fino a 5 GB |
€ 5,15 | >5 GB fino a 10 GB |
€ 6,44 | >10 GB fino a 15 GB |
€ 7,73 | >15 GB fino a 20 GB |
€ 9,66 | >20 GB e oltre |
Compenso | Capacità |
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€5,15 | fino a 500 GB |
€ 6,44 | >500 GB fino a 1,5 TB |
€ 9,66 | >1,5 TB fino a 3 TB |
€ 12,88 | >3 TB e oltre |
Compenso | Capacità |
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€ 6,44 | fino a 500 GB |
€ 9,66 | >500 GB fino a 1,5 TB |
€ 12,88 | >1,5 TB fino a 3 TB |
€ 16,10 | >3 TB e oltre |
1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2: compenso di euro 0,00.
2. integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo touchscreen o similare e/o con tastiera completa qwerty/qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo touchscreen o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso Wi-Fi e/o reti dati di telefonia mobile o similare (c.d. tablet)
Compenso | Capacità |
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€ 2,90 | fino a 8 GB |
€ 3,90 | >8 GB fino a 16 GB |
€ 4,80 | >16 GB fino a 32 GB |
€ 5,20 | >32 GB fino a 64 GB |
€ 6,30 | >64 GB fino a 128 GB |
€ 6,90 | >128 GB e oltre |
Compenso | Capacità |
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€ 2,20 | fino a 4 GB |
€ 3,20 | >4 GB fino a 8 GB |
€ 4,10 | >8 GB fino a 16 GB |
€ 4,90 | >16 GB fino a 32 GB |
€ 5,60 | >32 GB e oltre |
Compenso | Capacità |
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€ 0,64 | fino a 256 MB |
€ 0,97 | >256 MB fino a 384 MB |
€ 1,29 | >384 MB fino a 512 MB |
€ 1,61 | >512 MB fino a 1 GB |
€ 1,93 | >1 GB fino a 5 GB |
€ 2,25 | >5 GB fino a 10 GB |
€ 2,58 | >10 GB fino a 20 GB |
€ 3,22 | >20 GB fino a 40 GB |
€ 4,83 | >40 GB fino a 80 GB |
€ 6,44 | >80 GB fino a 120 GB |
€ 8,05 | >120 GB fino a 160 GB |
€ 11,27 | >160 GB fino a 250 GB |
€ 14,49 | >250 GB fino a <400 GB |
€ 16,10 | >400 GB e oltre |
I dati qua riportati sono stati estratti dal Decreto ministeriale del 30 giugno 2020
È possibile ottenere dalla SIAE, in casi specifici, l'esenzione dal pagamento dell'equo compenso. È altresì possibile ottenere dalla SIAE, in casi specifici, un rimborso di quanto pagato per l'equo compenso.
L'esigenza di disciplinare un compenso minimo per una prestazione compiuta da un professionista iscritto a un Ordine, era stata sempre presente, e risolta tramite un "tariffario" predisposto dal singolo ordine professionale. Fu quindi istituito il Comitato Unitario Permanente (CUP) degli Ordini e Collegi Professionali, un'associazione fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli ordine professionale|Ordini e Collegi professionali.
Solo con la legge n.233 del 31 dicembre 2012, "Equo compenso nel settore giornalistico" , l'equo compenso comincia a essere regolamentato dallo Stato.
Dal 6 dicembre 2017 l'equo compenso è un diritto di tutti i professionisti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017 della legge 4 dicembre 2017, n. 172.