Fellonia

Nel mondo di oggi, Fellonia è un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e culture. La sua rilevanza si riflette nell’ampia copertura mediatica che ha ricevuto, nonché nel crescente interesse che ha suscitato in diversi settori della società. Sia gli esperti che gli hobbisti hanno trovato motivi per dedicare tempo e risorse all'esplorazione di questo argomento e delle sue implicazioni. In questo articolo esamineremo Fellonia da diverse angolazioni, analizzando il suo impatto in vari ambiti e offrendo prospettive per comprenderne meglio l’importanza nel contesto attuale.

La fellonia (pronuncia fellonìa) era il tradimento degli obblighi esistenti fra il signore feudale e il suo vassallo, reciprocamente giurati durante l'investitura.

Con il termine fellone si indica anche colui che, accettata una sfida a duello, non si presenta all'incontro stabilito per lo svolgimento.

Storia

Un tipico caso di fellonia era la prodizione, o il mancato rispetto da parte del vassallo degli obblighi di assistenza militare o finanziaria al proprio signore, oppure il non soddisfacimento dell'obbligo di protezione, o comunque di obblighi convenuti, dovuto dal signore feudale al proprio sottoposto.

Il reato era punito con la confisca del feudo, restituito al sovrano. Tuttavia, i successori del fellone erano reintegrati nel diritto alla sua morte, onde non imputare loro una colpa altrui (il diritto feudale si costituiva con la nascita).

Nel diritto angloamericano

Nella common law in uso negli Stati Uniti (e in precedenza anche nel Regno Unito), la fellonia (felony) è invece un raggruppamento dottrinale di talune categorie di delitti di particolare gravità e riprovazione sociale, che vanno (per citare solo alcuni esempi) dall'aggressione all'evasione fiscale, dalla violazione di domicilio allo spionaggio, ma anche omicidio, stupro, sequestro di persona, truffa e molti altri.

Note

  1. ^ Da cui deriva l'aggettivo italiano "proditorio".
  2. ^ a b Giovanni Maria Lampredi, Diritto pubblico universale, o sia Diritto di natura e delle genti, II edizione, Giovanni Silvestri ed., 1828
  3. ^ Accademia della Crusca, Giuseppe Manuzzi, Vocabolario della lingua italiana, Stamperia del Vocabolario e dei Testi di Lingua, 1861
  4. ^ Burglary, ove finalizzata alla perpetrazione di altri reati.

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