Aliquota contributiva pensionistica di finanziamento

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Nel sistema pensionistico obbligatorio italiano, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento è una aliquota fiscale, ossia la percentuale da applicare al reddito imponibile di un lavoratore sia dipendente che autonomo o libero professionista (contributo soggettivo), ovvero all'imponibile IVA di un professionista (contributo integrativo), per determinarne la quota di contributi previdenziali che debbono essere versati agli enti previdenziali, pubbliche amministrazioni che gestiscono forme di previdenza obbligatoria ovvero le assicurazioni sociali obbligatorie con sistema di gestione a ripartizione.

Applicazione

Modifiche della riforma delle pensioni Fornero

Nell'assicurazione generale obbligatoria con il sistema digestione a ripartizione dell'INPS, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento è stata modificata con la Riforma delle pensioni Fornero del 2011.

Comma 22 - aumento delle aliquote di finanziamento e di computo per commercianti e artigiani

22. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Anno Aliquota
2012 21,3%
2013 21,75%
2014 22,2%
2015 22,65%
2016 23,1%
2017 23,55%
2018 24%

Quindi con l'incremento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo, si avrà nel tempo un aumento della pensione di vecchiaia determinata con il metodo di calcolo contributivo.

Comma 23 - aumento delle aliquote di finanziamento e di computo per coltivatori diretti e simili

23. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

Applicazione nelle casse di previdenza dei liberi professionisti

Nelle gestioni trasformate con il D.Lgs. 509/1994 o istituite con il D.Lgs. 103/1996 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento sono chiamate aliquota del contributo soggettivo e aliquota del contributo integrativo.

Note


Bibliografia

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Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP