Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

In questo articolo esploreremo in modo approfondito Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, un argomento che ha catturato l'attenzione di molti negli ultimi tempi. Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è un concetto complesso che racchiude un'ampia gamma di idee e prospettive e il suo impatto può essere avvertito in diversi ambiti della società. In questo articolo esamineremo le varie sfaccettature di Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dalle sue origini alla sua influenza sul mondo oggi. Vedremo anche come Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri si è evoluto nel tempo e come ha plasmato il nostro modo di pensare e agire. Inoltre, esploreremo le implicazioni future di Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e il modo in cui potrebbe avere un impatto sulla nostra società negli anni a venire. Questo articolo offre uno sguardo dettagliato e completo su Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fornendo ai lettori una comprensione più profonda di questo argomento affascinante e rilevante.

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
SiglaFNOMCeO
StatoBandiera dell'Italia Italia
PresidenteFilippo Anelli
Ultima elezione2017
SedeRoma
IndirizzoVia Ferdinando di Savoia, 1
Sito webwww.fnomceo.it

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (acronimo: FNOMCeO) è un ente che raccoglie tutti gli ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri delle province della Repubblica Italiana.

Storia

Privilegium comitatus palatinus et militiae auratae a Ferdinando Tertio, 1653. Questo "privilegio" fu concesso da Ferdinando III d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, all'importante Collegio dei "fisici" (medici) di Milano.

Già in epoca medievale si costituirono a livello locale nella penisola italiana dei collegi dei medici, spesso riuniti all'interno della corporazione dei medici e speciali.

In Italia, contrariamente a quanto succede in altri paesi, l'Ordine venne istituito a regime provinciale, retaggio storico della frammentazione territoriale del paese, mantenendo tale impostazione ancora oggi.

Successivamente venne istituito un esame di stato abilitante, che nasce col fine concettuale di equiparare i diversi titoli di laurea in medicina, così da consentire la libera circolazione del medico in tutte le provincie.

Nel 1946 l'articolo 1 del decreto sulla «Ricostituzione degli ordini e delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», ha stabilito che in ogni provincia fossero costituiti gli ordini dei medici chirurghi. Nel 1985, in seguito all'istituzione della professione di odontoiatra, all'ordine è stata affidata anche la tenuta del nuovo albo professionale.

Nel 2020, in concomitanza con l'epidemia Covid-19, viene abolito l'esame di stato per l'iscrizione all'albo. In questo modo, la laurea è diventata pienamente abilitante, come già accadeva in tutte le altre professioni sanitarie.

Attività e competenze

L'ordine controlla l'operato dei suoi associati e si pone come interlocutore nei confronti delle varie istituzioni. Vigila sul decoro degli iscritti (professionale ed extra professionale); promuove iniziative per l'aggiornamento professionale (ECM); esercita potere disciplinare, comminando nei casi dovuti le dovute sanzioni; interviene nella controversia in materia di onorari fra medici e assistiti e ha potere tariffario; collabora con le autorità; ha facoltà di contrastare i fenomeni del prestanomismo e dell'abusivismo.

La Federazione elabora e approva il codice deontologico dei medici.

Sanzioni

Ciascun ordine provinciale può procedere a sanzionare i propri iscritti con:

  1. l'avvertimento
  2. la censura
  3. la sospensione dall'esercizio della professione, da uno a sei mesi, salvo[cioè? Perché scritta così sembra che in caso di comportamenti penali non possa essere emessa sanzione di sospensione] eventuali comportamenti di rilevanza penale dell'iscritto quali
  4. la radiazione dall'albo: comporta la decadenza dall'abilitazione, sicché, per essere nuovamente iscritto, occorrerà ripetere l'esame di abilitazione. Senza abilitazione non è possibile esercitare legalmente la professione.

Note

  1. ^ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, consultabile sul sito FNOMCEO.

Voci correlate

Collegamenti esterni