In questo articolo esploreremo l'impatto e l'influenza di Riconoscimento facciale sulla società contemporanea. Fin dalla sua nascita, Riconoscimento facciale ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo e ha conquistato un posto di rilievo nella cultura popolare. Nel corso degli anni, Riconoscimento facciale ha dimostrato la sua capacità di plasmare opinioni, ispirare movimenti e sfidare le norme stabilite. In questo senso, è fondamentale esaminare attentamente come Riconoscimento facciale abbia contribuito all’evoluzione della società in diversi aspetti, dalla politica all’economia fino alla sfera artistica e all’espressione individuale. Questo articolo si propone di far luce sul ruolo fondamentale che Riconoscimento facciale ha avuto nella nostra vita quotidiana e sulla sua influenza sul modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda.
Il riconoscimento facciale (in inglese face detection) è una tecnica di intelligenza artificiale, utilizzata in biometria per identificare o verificare l'identità di una persona a partire da una o più immagini che la ritraggono.
Solitamente il riconoscimento avviene mediante tecniche di elaborazione digitale delle immagini, ignorando tutto quello che non rappresenta una faccia, come edifici, alberi, corpi, che vengono solitamente definiti background. Si può affermare che si tratta di un riconoscimento di pattern, dove il pattern da riconoscere è il viso umano.
Per facilitare l'individuazione di una faccia, i primi sistemi tenevano conto che un viso umano è composto da due occhi, un naso e una bocca. I sistemi più recenti invece riescono a riconoscere una persona anche se questa ha il viso ruotato, o comunque non in visione frontale.
Il riconoscimento può avvenire modellando la faccia come un oggetto in due dimensioni (2D) o in tridimensionale (3D).
Tra i principali algoritmi utilizzati nel riconoscimento vi sono:
Poiché i diversi algoritmi presentano punti di forza e di debolezza diversi fra loro, spesso vengono combinati per migliorare la qualità dei risultati.
Scansionando le espressioni facciali è stata ulteriormente sviluppata la tecnologia per il riconoscimento delle emozioni ERT (Emotion Recognition Technology), controversa tecnologia che può essere usata in vari contesti come ad esempio per testare le reazioni dei clienti ad un prodotto, la sincerità nei colloqui di lavoro o negli interrogatori ecc.
Il riconoscimento facciale può essere utilizzato in sistema real-time per riconoscere facilmente e istantaneamente chi è la persona che si trova di fronte al sensore (fotocamera o fotocamera digitale, videocamera, webcam, ...). In Cina è già stato installato tramite le videocamere nelle strade delle grandi città schedando milioni di persone.
Recentemente il social network Facebook ha attivato l'opzione di riconoscimento facciale delle immagini pubblicate dagli utenti, generando alcune polemiche inerenti alla tutela della privacy delle persone ritratte.
Esistono alcune tipologie di captcha con cui l'utente deve manualmente riconoscere, in un'immagine, dove si trova il viso di una persona.
In Inghilterra la British Airways permette di utilizzare il riconoscimento facciale per l'imbarco dei passeggeri che si spostano nel Regno Unito. I volti dei passeggeri possono essere analizzati da una telecamera per verificarne l'identità e consentire l'accesso all'aereo senza mostrare alcun passaporto o carta di imbarco. La compagnia aerea utilizza questa tecnologia per i voli interni al Regno Unito in partenza da Heathrow e sta lavorando a un servizio di imbarco biometrico per i voli internazionali in partenza da tale aeroporto.
Apple utilizza il riconoscimento facciale per consentire agli utenti di accelerare lo sblocco dei telefoni, l'accesso alle app e gli acquisti.
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Secondo l’art. 9.1 del GDPR “è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.”
Cosa sono i dati biometrici viene specificato invece nell’art. 4.14: sono “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;”
Per il trattamento legale dei dati biometrici è necessaria una delle basi giuridiche previste dall’art. 9.2 del GDPR.
Una base giuridica fondamentale è il consenso.
Secondo il GDPR per ottenere un consenso conforme è necessaria una dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile. Il consenso deve quindi essere esplicito, potrebbe ad esempio consistere in una dichiarazione scritta. Nel contesto digitale invece è possibile compilare moduli elettronici a tale scopo.
Art 7.1 del GDPR: “Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.”
Il titolare del trattamento deve quindi assicurarsi che la dichiarazione sia firmata dall'interessato in modo da evitare una possibile mancanza di prove in futuro.
Inoltre, l’art. 7.3 specifica che l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Art 35.1: “Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.”
In tre casi è richiesta in particolare la Valutazione di Impatto:
Secondo l’Art. 35.7 la valutazione contiene almeno:
Tenendo conto del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio: